Tax Relieves

Le erogazioni liberali a favore di FONDAZIONE VOLTERRA RICERCHE ONLUS a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono disciplinate dall’art. 83 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

Il nuovo sistema (entrato in vigore per le erogazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018) è stato potenziato rispetto al previgente. In sostanza il contribuente che effettua la liberalità potrà scegliere, a seconda della sua convenienza, se optare per la detrazione di imposta oppure per la deduzione dal reddito, con l’avvertenza che i soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

DETRAZIONE DELLE EROGAZIONI IN DENARO

Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro a favore di FONDAZIONE VOLTERRA RICERCHE ONLUS.
La detrazione per ciascun periodo in ciascun periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 30.000.

DEDUZIONE DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI IN DENARO

Le liberalità in denaro erogate a favore di FONDAZIONE VOLTERRA RICERCHE ONLUS, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

MODALITÀ PER EFFETTUARE LE SUDDETTE EROGAZIONI

Il versamento delle erogazioni deve essere eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97 (carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari non trasferibili). Non è possibile detrarre/dedurre il contributo se pagato in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall’Ente.
È obbligo di colui che effettua l’erogazione e che porta tale somma come onere detraibile (o come onere deducibile) nella propria dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l’obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall’Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri dichiarati.

EROGAZIONI IN NATURA

È inoltre previsto che le erogazioni possano essere effettuate oltre che in denaro anche in natura. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.